Il concetto di precauzione, sorto per dare una risposta alle incognite del progresso scientifico, presenta plurime dimensioni: il precauzionismo, corrispondente allideologia della paura; la logica precauzionale, che identifica un metodo con cui ordinare la realtà e interpretare le regole giuridiche, e il principio di precauzione. Questultimo, vero e proprio canone normativo, è stato elaborato nel diritto internazionale e riconosciuto allart. 191 TFUE. Il principio di precauzione è stato, quindi, progressivamente e carsicamente accolto nellordinamento italiano, acquisendo rilevanza anche nel diritto penale. Ad uno sguardo ravvicinato, tuttavia, esso assume più significati: una portata precettiva, che discende dagli obblighi eurounitari, una dimensione ermeneutica ed una funzione integrativa, rimesse allinterprete e al legislatore. In queste diverse accezioni il principio di precauzione permea taluni ambiti tematici del diritto penale, quali le fattispecie in tema di organismi geneticamente modificati, di tutela dellambiente e di prodotti difettosi. La sua capacità di penetrazione nellordinamento investe anche gli istituti di parte generale, incidendo sullevento, sulla causalità e sulla colpa. La seconda modernità del diritto penale, confrontato alle sfide della società del rischio, potrebbe condurre ad incrinarne le categorie.
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