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Esame, controesame, riesame Prova penale: dal predibattimento al dibattimento

Esame, controesame, riesame Prova penale: dal predibattimento al dibattimento

23,00 €
Carlo Morselli
IUS Pisa University Press
04-11-2021
2021
9788833180991
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Limpianto del Codice Vassalli consegna alle parti potenti leve nel fertile terreno del governo della prova penale oralmente resa (c.d. processo di parti), di cui è cospicua espressione il c.d. esame incrociato che nel settore della prova dichiarativa rappresenta il Novum organum (loralità, così, assume la veste dellélenchos, di cui si è individuata la matrice socratica). Quelle, in posizione anairenica secondo lo schema delladversary sistem, in aula conducono una inchiesta istruttoria su base dialettica e maieutica in perfetto stile accusatorio (che sposta listruzione nel pubblico giudizio, assicurando i valori dellimmediatezza e del contraddittorio) e mirano, specialmente, alla discovery dellagnizione, cristallizzandola quando è accertata nei verbali dudienza (il dibattimento sta al processo come linchiesta istruttoria sta alla prova). Lopera poietica della c.d. cross examination (definita unarte) – che, pendente la regiudicanda, allimputato seve a non rendere irriducibile laccusa, piuttosto oralmente falsificabile – non nasce ex abrupto ma quale prospettiva contenziosa che trova la sua solida radice nella periferia del predibattimento quando le parti predispongono ed elaborano le liste, scritte e a carattere ostensivo per evitare, nella parabola, le cc.dd. prove a sorpresa. Nel telaio del c.d. controesame, nel ventaglio delle domande suggestive, si porta avanti banco iudicis e mette in evidenza la falsificabilità dellaccusa che del controesame costituisce limprinting, del sapere giudiziario, che, in tal modo, si innesta in un capisaldo euristico del moderno pensiero scientifico (Popper). Si affronta nel lavoro monografico il tema cruciale, recentemente posto al centro del dibattito da Cass., IV, 15331/20, che sottrae al giudice il potere di domande suggestive nellesame testimoniale (divieto ambigenere, oltre la parte appunto). Al tempo stesso, però si segnala, viene meno la possibilità di controllare la credibilità, la genuinità e lobiettività del racconto (specie se si tratta di una persona offesa, di reati sessuali, costituita parte civile, che è persona, per definizione, interessata), di approfondire la materia sub iudice al di là di ogni ragionevole dubbio. Si ammette lexpolitio delle domande suggestive, appunto perché è lunica ed irrinunciabile tecnica ufficiale che la scienza conosca per valicare e superare la barriera rocciosa della menzogna e dellaposiopesi ed è riguardata dalla dottrina, per lo scrutinio che ne deriva, al pari della «macchina della verità», per cui la disposizione che le vieta – ecco il risultato originale della ricerca condotta, finora inesplorato – è espressione di una norma eccezionale, in quanto tale inestensibile al giudice del giudizio (se vuole evitarsi di cadere nellerrore giudiziario), altrimenti perinde ac cadaver. Nella ricostruzione viene messo in speciale risalto il ruolo dellavvocato penalista a cui è dedicata una sezione ad hoc, lunico che può condurre seriamente ed efficacemente lesame incrociato (di costringere al dicere verum), di capitalizzare i risultati della prova di resistenza escussiva delle cc.dd. domande suggestive.

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