Le recenti tendenze evolutive delle nullità con funzione protettiva mostrano chiaramente lemergere di una esigenza: definire la misura entro cui lordinamento deve garantire la protezione del contraente svantaggiato. Ciò con lobiettivo di stigmatizzare impieghi opportunistici o disfunzionali del rimedio in pregiudizio dellinteresse generale del mercato. A riguardo, la vicenda relativa alluso selettivo della nullità non è che la più recente e, per certi versi, emblematica testimonianza della rilevanza del tema. La necessità che la nullità operi a vantaggio del contraente protetto, ai sensi dellart. 36 cod. cons., presidia leffettività della tutela; ma impone di interrogarsi sui limiti entro i quali il contraente possa fruire legittimamente degli effetti derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola o del contratto. Il diritto euro-unitario prescrive, invero, che la tutela garantita dallordinamento debba essere non solo effettiva per il contraente svantaggiato e dissuasiva verso il professionista, ma anche proporzionata rispetto allobiettivo protezionistico e al complesso assetto di interessi sotteso al contratto. La monografia è dedicata alla ricerca di un criterio idoneo a realizzare questo obiettivo in prospettiva sistematica, quindi in vista dellapplicazione analogica ad altre fattispecie anche non consumeristiche. Lo studio si concentra, così, sul significato del lemma interesse in relazione alla nullità , nella congiunta lettura di regole sostanziali e processuali, che essa pone nel quadro della strumentalità del processo rispetto allinteresse sostanziale tutelato. E proprio linteresse nei sensi prescritti dallart. 100 c.p.c. - e, dunque, coi requisiti di attualità e concretezza - diviene per lA. criterio e misura di ammissibilità della tutela invalidatoria.
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